Il Governo pone fine a una disparità di trattamento fiscale che perdurava da troppo tempo: le Case di Cura private “pure”, non accreditate, alla pari dei Medici, fattureranno in esenzione IVA le prestazioni sanitarie in regime di ricovero. Inoltre, per le prestazioni di ricovero e cura, comprese quelle di maggior comfort alberghiero, l’aliquota passa dal…
Grandi novità per la Sanità privata non convenzionata con il pubblico: cambia il regime di imposizione dell’IVA! La problematica che investe il tema dell’IVA al 10% e della sua esenzione, fino a questo momento, ha nettamente separato le due anime dalla Salute in Italia, Pubblica e Privata non accreditata, rendendo difficile la loro convivenza senza incappare nelle disparità sull’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto.
La normativa in vigore presentava due principali ordini di problemi, risolti dal cambio di passo che verrà presto ufficializzato.
Esenzione IVA – finalmente uguale per tutti
In passato l’esenzione IVA era applicata a:
- le prestazioni sanitarie (consulenza, diagnosi, erogazione di cure mediche, chirurgiche, anestesiologiche e riabilitative) erogate da Professionisti sanitari. Esenti da IVA erano, infatti, “Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza” (Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633);
- le prestazioni sanitarie erogate da Strutture pubbliche o private convenzionate con il pubblico. Sempre in riferimento al DPR 633/72, apparivano così esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto “Le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali”.
In altre parole, mentre le prestazioni sanitarie ambulatoriali erano sempre eseguite in esenzione IVA, ovunque venissero erogate (da singoli liberi professionisti sanitari, anche operanti in strutture pubbliche, private o private convenzionate), le prestazioni di ricovero e cura erano esenti IVA solo se effettuate all’interno di Strutture sanitarie pubbliche, stabilimenti termali, oppure solo presso quelle Cliniche e Case di Cura private che erano convenzionate con il pubblico.
Ingiustamente, la normativa di esenzione non si applicava alle prestazioni sanitarie erogate dalle stesse Cliniche e Case di Cura private “pure”, che non avessero cioè accreditamenti o convenzionamenti con il pubblico.
Grazie al Decreto Legge approvato a metà giugno 2022 dal Consiglio dei ministri, all’intero del prezzo complessivo del servizio reso al paziente da parte delle Case di Cura private non accreditate, la componente riferita alla prestazione sanitaria sarà così esente IVA, come già accade per le Strutture pubbliche o private convenzionate.
Inoltre, all’interno della prestazione unitaria complessiva di ricovero e cura resa dalla Clinica non convenzionata, il Decreto differenzia l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto sulla componente riferibile alla prestazione sanitaria che la struttura a sua volta acquista dal Professionista. Non è raro, infatti, che gli Operatori sanitari eseguano le loro attività sotto forma di servizi di consulenza, diagnosi, erogazione di cure mediche, chirurgiche, anestesiologiche e riabilitative presso Strutture Private, da liberi professionisti: la componente relativa alla loro consulenza è ora assoggettata al regime di esenzione, come se fosse stata resa dall’Operatore sanitario direttamente al paziente.
Questo cambiamento risolve la incongruenze nel trattamento fiscale che fino a questo momento ha governato i Sistemi pubblico, privato convenzionato e privato puro.
Aliquota IVA al 10% – il malato non dovrà pagare più del turista
Un’altra grande disparità relativa al trattamento fiscale gravava sul malato ricoverato privatamente, che riceveva un’imponibilità fiscale più elevata di un turista.
La Tabella al DPR 633/72, in vigore dal 1° gennaio 2009, dettagliava una serie di beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta, tra cui, nel punto 120, le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive, oltre che le prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in Istituti sanitari. La norma, molto generica per quanto riguarda il riferimento agli Istituti sanitari, permetteva ai turisti di pagare solo il 10% di IVA sui servizi di accoglienza, o accomodation, cioè di maggior comodità (come la scelta della stanza singola, la possibilità di usufruire di un telefono, di una televisione privata, etc.), mentre un malato ricoverato era costretto a pagare il 22% di IVA per usufruire degli stessi servizi in una Struttura privata non convenzionata.
Il Decreto appena approvato dettaglia con maggior precisione le prestazioni con aliquota agevolata, di fatto più che dimezzando l’imposizione fiscale sulle prestazioni di ricovero e cura rese da qualsiasi Struttura sanitaria. Queste prestazioni divengono finalmente soggette ad aliquota IVA 10% alla pari delle prestazioni rese dal settore alberghiero verso i propri clienti, annullando definitivamente le differenze nell’imponibilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto oggi in vigore tra i due settori. La stessa IVA agevolata viene introdotta anche per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori dei pazienti ricoverati.
L’articolo 18, Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati, del DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022 n.73, contenuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana recita così:
- Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, primo comma, il numero 18) è sostituito dal seguente: «18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la
prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;»;
b) alla tabella A, parte terza, il numero 120) è sostituito dal seguente: «120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e
cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all’articolo 10, primo comma, numero 19);». - Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,3 milioni di euro per l’anno 2022 e 21 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Per la lettura del decreto legge, rimandiamo direttamente all’Art. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.