Ambulatorio di fisioterapia e studio professionale a confronto

Ultimo aggiornamento il 15 Settembre 2022
Immagine sentenza n. 5840/2017,

Elettromedicali utilizzabili solo se c’è il fisiatra

dell’Avv. Emanuela Errighi

Con la sentenza n. 5840/2017, pubblicata l’11/12/17, il Consiglio di Stato ha affrontato la questione degli ambiti operativi della figura del Fisioterapista e di quella del medico specialista in riabilitazione. La vicenda trae origine da una contestata delibera della regione Sardegna, che aveva fissato i criteri per l’accreditamento con il Servizio sanitario nazionale degli studi professionali dei fisioterapisti.

La delibera sanciva una diversa e più favorevole disciplina in favore degli studi professionali (a cui non è imposto il rispetto di requisiti tecnico – organizzativi minimi) rispetto agli ambulatori di fisioterapia e ciò in base alla natura del soggetto erogatore, piuttosto che alla tipologia di prestazioni sanitarie erogate.

Il Consiglio di Stato ha così avuto modo di affermare i seguenti principi generali:

  • la normativa statale in materia riabilitativa attribuisce al medico un ruolo di centralità e di responsabilità nel percorso terapeutico nell’area della riabilitazione;
  • nel sistema sanitario vigente le funzioni del fisioterapista sono meramente esecutive rispetto a quelle del medico fisiatra, al quale spetta la definizione del programma riabilitativo del singolo paziente e la predisposizione dei singoli atti terapeutici, di cui resta responsabile, anche se la loro esecuzione è frutto del lavoro di un’equipe della quale fa parte anche il fisioterapista;
  • pur riconoscendo la propria autonomia professionale, al fisioterapista è consentito di prestare la propria attività, prendendo a riferimento le diagnosi e le prescrizioni del medico, sia autonomamente che in équipe, ma solo in funzione esecutiva delle prescrizioni mediche;
  • sono legittime le norme regionali che prevedano che l’accesso alle prestazioni riabilitative avvenga sotto il controllo di un medico fisiatra, non solo per il profilo della individuazione della terapia, ma anche della sua esecuzione.

I giudici amministrativi, nel censurare la norma regionale impugnata, hanno dichiarato l’illegittimità della stessa nella parte in cui consente ”allo studio del fisioterapista, quanto ai requisiti minimi organizzativi, la sola presenza del fisioterapista, con esclusione dell’obbligo della presenza, presso la struttura, della figura del medico, laddove vengano ad essere erogate le medesime prestazioni diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, quali quelle effettuate mediante le apparecchiature elettromedicali”.

Conseguentemente, hanno concluso affermando che, in mancanza di una regolamentazione normativa che preveda una specifica distinzione tra le differenti metodiche e tipologie di apparecchiature elettromedicali, con specifico riferimento al rischio che possa derivare al paziente dal loro utilizzo, il fisioterapista non può ritenersi automaticamente abilitato al loro utilizzo, che, quindi, potrà essere consentito solo all’interno di un ambulatorio di fisioterapia ove è richiesta, per legge, la presenza di un medico.

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